Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro  tempore,
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33 per  la  declaratoria
di illegittimita' costituzionale degli articoli 10, 26, 35,  36,  44,
45, 47 e 49 della Legge  Regione  Puglia  30  novembre  2019,  n.  52
pubblicata  sul  B.U.R  n.  141  del   5   dicembre   2019   recante:
«Assestamento e variazione al bilancio di previsione per  l'esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 -  2021»  come  da  delibera  del
Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020. 
    Sul B.U.R. n. 141 del 5 dicembre 2019,  e'  stata  pubblicata  la
legge regionale Puglia 30 novembre 2019, n. 52. 
    Per quanto in questa sede d'interesse, le disposizioni  impugnate
cosi' dispongono: 
    art. 10 
    «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 
    1. - L'art. 72 della legge regionale  28  dicembre  2018,  n.  67
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2019  e
bilancio pluriennale  2019-2021  della  Regione  Puglia  -  Legge  di
stabilita' regionale 2019) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 72 
    Disposizioni in materia di inquadramento 
    1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  12  gennaio
2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502),  nel  rispetto  del  Piano  triennale   di
fabbisogno di personale approvato da ciascun ente, attivano procedure
selettive  concorsuali  finalizzate  all'assunzione  nei  ruoli   del
personale dirigente  medico/veterinario  e  dirigente  sanitario  non
medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso  il  possesso  di
comprovate competenze acquisite nel corso del rapporto  convenzionale
di cui alla legge regionale del 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento  e
seconda  variazione  al  bilancio  di  previsione   per   l'esercizio
finanziario 2007), nonche' le esperienze del personale  dirigente  di
cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16  (Norme  organiche  per
l'integrazione scolastica degli handicappati), che presta servizio  a
convenzione a tempo  indeterminato  ad  esaurimento  nell'ambito  del
servizio sanitario nazionale. 
    2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che,  alla
data del 31 dicembre 2018,  siano  titolari  da  almeno  cinque  anni
d'incarico  convenzionale  a  tempo  indeterminato  non  inferiore  a
trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando. 
    3. L'ingresso nei ruoli determina l'automatica  eliminazione  dei
relativi rapporti convenzionali  e  pertanto  non  comporta  riflessi
diretti o indiretti a carico del bilancio dell'ente''». 
    Art. 26: 
    «Disposizione per la ricostituzione dell'attivita' agricola nelle
aree colpite da xylella 
    1. In conformita' con le procedure e i limiti previsti  dall'art.
149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.  10
della legge 6 luglio  2002,  n.  137)  e  al  fine  di  garantire  la
biodiversita' agricola e la resistenza dell'ecosistema alle mutazioni
o ricombinazioni del batterio della xylella, e' consentita nelle aree
dichiarate infette  l'attivita'  di  impianto  di  qualsiasi  essenza
arborea  in  deroga  ai  vincoli  paesaggistico  colturali,  comunque
denominati, apposti in forza di leggi regionali  o  di  provvedimenti
amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale. 
    2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente   legge,   la   Giunta   regionale   puo'
motivatamente deliberare l'esclusione, in tutto  o  in  parte,  delle
aree in cui non e' applicabile la deroga di cui al comma 1». 
    Art. 35: 
    «Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2004, n. 14 
    1. All'art. 10  della  legge  regionale  28  marzo  2004,  n.  14
(Assestamento e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  2004),  dopo  le  parole:   "risultato   in
esubero." aggiungere il seguente periodo: «L'inquadramento  determina
la  conservazione  della  equiparazione  a  tutti  gli  effetti   tra
dirigenti  e  specialisti   convenzionati   anche   ai   fini   della
legittimazione  alla  nomina  e  alla  partecipazione  nei   comitati
paritetici  e  negli  organismi  di  rappresentanza  previsti   dalla
normativa anche regolamentare vigente".». 
    Art. 36: 
    «Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998,  n.
20 e dell'art. 45 del PPTR 
    1. A  integrazione  delle  norme  tecniche  di  attuazione  degli
strumenti urbanistici comunali sono consentite le attivita'  previste
dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo  rurale),  senza
necessita' di approvazione regionale, e dall'art. 45,  commi  3  e  4
delle   norme   tecniche   d'attuazione   del   Piano   paesaggistico
territoriale regionale (PPTR), salvo che il  comune  interessato  non
esprima la volonta' dl non avvalersene  con  delibera  del  consiglio
comunale.». 
    Art. 44: 
    «Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari  alle
dipendenze del Servizio sanitario regionale 
    1. La Giunta regionale riordina  e  disciplina  le  modalita'  di
utilizzo dell'istituto dell'esclusivita' del rapporto  dei  dirigenti
sanitari, di cui agii articoli 15-quater e 15-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421). 
    2. Viene garantita la possibilita' di scelta tra  esclusivita'  e
non esclusivita' del rapporto di lavoro alle dipendenze del  Servizio
sanitario  regionale  ai   fini   della   titolarita'   dell'incarico
dirigenziale di direttore di struttura semplice e complessa». 
    Art. 45: 
    «Modifica e integrazione dell'art. 10 della l.r. n. 14/2004 
    1. All'art. 10 della  l.r.  n.  14/2004,  dopo  il  comma  3,  e'
aggiunto  il  seguente:   «3-bis.   Gli   specialisti   ambulatoriali
transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli
specialisti convenzionati, cio' ai fini  della  legittimazione  della
nomina  e  della  partecipazione  nei  comitati  paritetici  e  negli
organismi  di'  rappresentanza  previsti  dal  quadro   normativa   e
regolamentare vigente."». 
    Art. 47: 
    «Rimborso spese pazienti fuori regione 
    1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 agosto  2005,
n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione  per  l'esercizio
finanziario 2005), e' sostituito dal seguente: "1. Il  riconoscimento
dei rimborsi previsti dall'art. 1, commi le 2, della legge  regionale
21  novembre  1996,  n.  25  (Rimborso  delle  spese  sostenute   per
interventi di trapianto), e successive modificazioni, viene garantito
ai pazienti che, per esigenze cliniche  documentate,  devono  recarsi
presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare non
assicurabile  in  Puglia.  Per  il  riconoscimento  del  rimborso  si
applicano le medesime procedure e gli  stessi  criteri  previsti  dal
decreto del Ministero della sanita' 3 novembre  1989,  n.  851700,  e
dunque per le prestazioni assistenziali presso  centri  di  altissima
specializzazione all'estero.". 
    2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  nel  bilancio
regionale autonomo.  Nell'ambito  della  missione  13,  programma  2,
titolo 1, e' assegnata  una  dotazione  finanziaria  per  l'esercizio
finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa,  di  euro  100
mila». 
    Art. 49: 
    «Disposizioni in materia di  fabbisogno  di  Risonanza  magnetica
nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d. "dedicate"  o
"open di nuova generazione" 
    1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 2  maggio  2017,
n.  9  (Nuova  disciplina   in   materia   di   autorizzazione   alla
realizzazione e  all'esercizio,  all'accreditamento  istituzionale  e
accordi contrattuali  delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
pubbliche   e   private),   e'   sostituito   dai    seguente:    «3.
L'autorizzazione  alla  realizzazione  e  all'esercizio  non  produce
effetti  vincolanti  ai  fini  della  procedura   di   accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio  di  funzionalita'  rispetto
alla programmazione regionale, salvo che: 
        3.1.  in  ipotesi   di   autorizzazione   all'esercizio   per
l'attivita' di  diagnostica  per  immagini  con  utilizzo  di  grandi
macchine (di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3.)  gia'  rilasciata
alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura  gia'
accreditata  per  l'attivita'  di  diagnostica  per  immagini   senza
utilizzo di grandi macchine  (di  cui  all'art.  5,  comma  1,  punto
1.7.3); 
        3.2.  in  ipotesi   di   autorizzazione   all'esercizio   per
l'attivita' di diagnostica per  immagini  senza  utilizzo  di  grandi
macchine (di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.3.)  gia'  rilasciata
alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura  gia'
accreditata per l'attivita' di diagnostica per immagini con  utilizzo
di grandi macchine (di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3); 
        3.3.  in  ipotesi  di  autorizzazione  all'esercizio  di  PET
rilasciata a struttura gia' accreditata per l'attivita'  di  medicina
nucleare in vivo (di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.5,). 
    Nelle  sopra  riportate  ipotesi  l'autorizzazione  all'esercizio
produce effetti vincolanti ai fini della procedura di  accreditamento
istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di  riferimento,
non insista struttura pubblica o  privata  gia'  accreditata  per  la
medesima attivita'.». 
    2. Il fabbisogno di RMN grandi macchine e' stabilito come  segue:
n. 1RMN  ogni  120  mila  abitanti  e  frazione  con  riferimento  al
territorio della ASL o  di  aree  interprovinciali  e  interaziendali
nelle quali ricadono  presidi  ospedalieri  di  riferimento,  escluse
quelle delle A.O. e IRCCS e dei P.T.A. Per i PTA  tale  deroga  opera
nella misura di n. 1RMN per ciascuna ASL. Negli  ambiti  distrettuali
in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la
diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine,  in  deroga
ai parametro di n. 1RMN per  ogni  120  mila  abitanti,  puo'  essere
autorizzata  n.  1RMN  per  ogni   distretto   socio-sanitario,   con
preferenza per le strutture gia' in  possesso  di  RMN  «dedicata»  o
«open di nuova generazione», la quale dovra' essere sostituita  dalla
RMN grande macchina entro il  termine  di  due  anni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza di autorizzazione alla  realizzazione.  Le
richieste di verifica di compatibilita' presentate alla  Regione  dai
comuni appartenenti al medesimo distretto  socio-sanitario  nell'arco
temporale del bimestre maturato in conformita' alle  disposizioni  di
cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n.  2037,
sono valutate comparativamente  e  contestualmente  per  il  medesimo
distretto  socio-sanitario,  applicando  i  parametri  e  i  relativi
punteggi  previsti  dalla  sopramenzionata  deliberazione  di  Giunta
regionale. 
    Fermo       restando       che       l'autorizzazione        alla
installazione/realizzazione di n. 1RMN grande macchina presuppone che
la struttura sia  in  possesso  di  autorizzazione  all'esercizio  di
attivita' di  diagnostica  per  immagini  senza  utilizzo  di  grandi
macchine  e  di  autorizzazione  all'esercizio   per   attivita'   di
diagnostica  per  immagini  con  utilizzo  di  TAC,  in  carenza   di
quest'ultima la struttura  che  presenta  istanza  di  autorizzazione
immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura
che      presenta      istanza      di      autorizzazione       alla
realizzazione/installazione di RMN  grande  macchina  deve  stabilire
accordi, sulla base  di  protocolli  preordinati,  con  la  struttura
ospedaliera dotata di TAC piu' accessibile nell'ambito del  distretto
socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data
del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. 
    3. Nelle more della definizione di uno specifico  fabbisogno  per
il  rilascio  dei   parere   di   compatibilita'   finalizzato   alla
realizzazione e all'esercizio delle RMN a basso campo c.d. «dedicate»
o «open di  nuova  generazione»,  il  fabbisogno  di  prestazioni  da
erogare in regime di autorizzazione deve ritenersi corrispondente  al
numero delle RMN «dedicate» installate e in uso alla data di  entrata
in vigore della presente legge, presso le strutture solo  autorizzate
per l'attivita' di diagnostica per immagini senza utilizzo di  grandi
macchine. Nelle more della definizione di  uno  specifico  fabbisogno
per il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle  RMN  a  basso
campo c.d. «dedicate» o «open di nuova generazione», il fabbisogno di
prestazioni da erogare per conto e a carico  del  Servizio  sanitario
regionale  deve  ritenersi  corrispondente  al   numero   delle   RMN
«dedicate» installate e in uso alla data  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  presso  le  strutture  accreditate  per
l'attivita' di diagnostica per  immagini  senza  utilizzo  di  grandi
macchine». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni  sopra   indicate.   Propone   pertanto   questione   di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. -  Illegittimita' costituzionale  dell'art.  10  L.R.  Puglia,  30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), sotto il profilo  dell'ordinamento  civile,  terzo  comma
della Costituzione, nonche' dell'art. 18 del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 20, primo  comma  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.   483   (norme
interposte). 
    Come visto, l'art. 10, nel modificare l'art. 72  della  legge  28
dicembre 2018, n. 67, dispone che: 
        «1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  12
gennaio 2017 - allegato I (Definizione e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza di cui all'art.  1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502),  nel  rispetto  del  Piano
triennale di fabbisogno  di  personale  approvato  da  ciascun  ente,
attivano procedure selettive concorsuali  finalizzate  all'assunzione
nei ruoli del  personale  dirigente  medico/veterinario  e  dirigente
sanitario non medico, valorizzando nei relativi bandi di concorso  il
possesso di comprovate competenze acquisite nel  corso  del  rapporto
convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto  2007,  n.  25
(Assestamento e seconda variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2007), nonche' le  esperienze  del  personale
dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno  1987,  n.  16  (Norme
organiche per  l'integrazione  scolastica  degli  handicappati),  che
presta servizio a convenzione a tempo  indeterminato  ad  esaurimento
nell'ambito del servizio sanitario nazionale. 
        2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1  coloro  che,
alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque  anni
d'incarico  convenzionale  a  tempo  indeterminato  non  inferiore  a
trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando. 
        3. L'ingresso nei ruoli determina  l'automatica  eliminazione
dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta  riflessi
diretti o indiretti a carico del bilancio dell'ente». 
    La disposizione appare costituzionalmente illegittima  in  quanto
le previsioni supra  citate  violano  il  principio  fondamentale  in
materia  di  disciplina   delle   professioni,   secondo   il   quale
l'individuazione delle  figure  professionali,  i  relativi  profili,
ordinamenti didattici e titoli abilitanti, cosi'  come  l'istituzione
dei relativi albi, ordini  o  registri,  e'  compito  riservato  allo
Stato, residuando alle Regioni solo la disciplina degli  aspetti  che
abbiano uno specifico collegamento con la realta' territoriale. 
    A livello statale, il decreto del Presidente della Repubblica  n.
483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina  concorsuale  per  il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), definisce i
requisiti di accesso al Servizio  sanitario  nazionale  e  disciplina
puntualmente  i  titoli  di  servizio  valutabili   nelle   procedure
concorsuali. 
    Nel dettaglio, il riferimento va al  Titolo  II,  recante  «Norme
generali relative  alla  valutazione  dei  titoli»,  in  particolare,
all'art.  20,  primo  comma,  a  norma  del  quale  «ai  fini   della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il  servizio  non
di ruolo prestato  presso  pubbliche  amministrazioni,  a  titolo  di
incarico, di supplenza, o in qualita' di straordinario, ad esclusione
di quello prestato  con  qualifiche  di  volontario,  di  precario  o
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo  unico
del  decreto-legge  23  dicembre  1978,  n.  817,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,  sono  equiparati
al servizio di ruolo». 
    La  norma  regionale  appare  oscura  in  quanto  non   e'   dato
comprendere a quali tipologie di rapporto intenda  riferirsi  laddove
rinvia alle «comprovate competenze acquisite nel corso  del  rapporto
convenzionale di cui alla legge regionale del 3 agosto  2007,  n.  25
(Assestamento e seconda variazione  al  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2007), nonche' le  esperienze  del  personale
dirigente di cui alla legge regionale 9 giugno  1987,  n.  16  (Norme
organiche per  l'integrazione  scolastica  degli  handicappati),  che
presta servizio a convenzione a tempo  indeterminato  ad  esaurimento
nell'ambito del  servizio  sanitario  nazionale»,  senza  neppure  il
preciso riferimento ad uno o  piu'  articoli  delle  leggi  regionali
richiamate. 
    Peraltro,  anche  qualora  si  ritenesse  che  la  previsione  in
questione  esuli   dall'alveo   della   materia   concorrente   delle
«professioni»  (1)   non   si   potrebbe   comunque   escluderne   la
riconducibilita' alla materia  «ordinamento  civile»,  di  competenza
esclusiva  statale,  cui  la  giurisprudenza  costituzionale  (2)  ha
riportato numerosi ambiti del rapporto di lavoro pubblico, fra cui la
disciplina della fase costitutiva (3) . 
    Alla luce di quanto esposto, la disposizione indicata si pone  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera 1), sotto il profilo
dell'ordinamento civile e 117, terzo comma, sotto  il  profilo  della
tutela  della  salute  della  Costituzione,  nonche'  con  le   norme
interposte di cui all'art. 18 decreto legislativo n. 502/1992  e  20,
primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. 
    Per completezza si evidenzia che l'art. 72 della L.R. n. 67/2018,
modificato dalla norma in esame, nella misura in cui introduceva  una
deroga al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. e'
gia' stato impugnato sulla base  della  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 27 febbraio 2019. 
2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  26  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) Cost, nonche'  con  i  parametri  statali  ed  eurounitari
interposti di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche) nonche' della Direttiva 92/43/Cee del  Consiglio  del  21
maggio 1992 relativa alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
    L'art.  26  detta  una   disposizione   per   la   ricostituzione
dell'attivita' agricola nelle aree  colpite  da  Xylella  che  appare
invasiva della sfera di competenza riservata allo Stato in materia di
tutela dei beni culturali e del paesaggio. 
    La disposizione, infatti, consente nelle aree dichiarate  infette
dal batterio l'attivita' di impianto «di qualsiasi essenza arborea in
deroga  ai  vincoli  paesaggistico  colturali,  comunque  denominati,
apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi
di pianificazione sovraordinata o comunale», richiamando le procedure
e  i  limiti  dell'art.  149,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali  e  del
paesaggio). 
    La norma citata, come noto, prevede che: 
        «1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  143,  comma  4,
lettera a), non e'  comunque  richiesta  l'autorizzazione  prescritta
dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: 
          a) omissis; 
          b) per gli interventi inerenti  l'esercizio  dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente  dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre  opere  civili,  e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio; 
          c) omissis». 
    Si ritiene, infatti, che non rientri nelle  competenze  regionali
l'individuazione, unilaterale delle  attivita'  che  rientrano  nelle
ordinarie attivita' agro-silvo-pastorali  che  consentono,  ai  sensi
dell'art. 149, comma 1, lettera b) del codice di  settore,  l'esonero
dall'autorizzazione paesaggistica. 
    Si evidenzia peraltro che tale norma e' stata approvata poco dopo
la recente sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Mibac,  il
MiPAAF e la Regione Puglia (approvato con deliberazione della  Giunta
regionale 11 novembre 2019,  n.  2052:  All.  2),  con  lo  scopo  di
consentire la  ricostituzione  del  paesaggio  olivicolo  nelle  aree
vincolate e ricomprese nella zona definita «infetta». 
    Oggetto di tale protocollo e' proprio la definizione dei casi  in
cui e' possibile ricondurre le operazioni di reimpianto  degli  ulivi
alle pratiche agricole  esenti  da  autorizzazione  paesaggistica  ai
sensi dell'art. 149,  comma  1,  lettera  b),  del  codice  dei  beni
culturali  e  del  paesaggio  nelle  zone  dichiarate  «infette»  dal
batterio della Xylella fastidiosa, con l'indicazione delle condizioni
o prescrizioni tecniche ritenute opportune. 
    Tale norma si pone  pertanto  in  contrasto  anche  con  l'azione
congiunta posta in essere dalle Amministrazioni interessate  al  fine
di salvaguardare il paesaggio identitario  regionale  e  di  impedire
processi di abbandono e di desertificazione delle  aree  colpite  dal
batterio della Xylella fastidiosa. 
    La disposizione e' pertanto  costituzionalmente  illegittima,  in
quanto si pone in contrasto con la competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di  cui  all'art.
117, comma 2, lettera s), Cost. 
    Pur essendo la tutela  dell'ambiente  materia  caratterizzata  da
«trasversalita'»,    potendosi    individuare     le     disposizioni
costituzionali che la presidiano tanto nel  secondo  comma  dell'art.
117 (lettera s) che nel terzo, laddove  la  valorizzazione  dei  beni
culturali e ambientali e'  inserita  tra  le  materie  di  competenza
concorrente, ed infine nel quarto comma, tra le competenze  regionali
esclusive (es. caccia e pesca, agricoltura e foreste), si ritiene che
le ipotesi regolamentate dalla disposizione di cui all'art. 26  della
legge regionale  rientrino  nella  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, a cui spetta il compito di  fissare  livelli  di  tutela
uniforme sull'intero territorio nazionale. 
    Tale   carattere   trasversale   della   materia   della   tutela
dell'ambiente, se da  un  lato  legittima  le  Regioni  a  provvedere
attraverso  la  propria  legislazione  esclusiva  o  concorrente   in
relazione  a  temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia  ambientale,
dall'altro non costituisce limite  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato a  stabilire  regole  omogenee  nel  territorio  nazionale  per
procedimenti e competenze che attengono alla tutela  dell'ambiente  e
alla salvaguardia del territorio (4) . 
    La   disposizione   impugnata,   intervenendo   a   regolamentare
l'attivita' di impianto  di  qualsiasi  essenza  arborea  nelle  aree
dichiarate infette dal batterio della Xylella, istituisce  un  regime
derogatorio in contrasto con  il  disposto  di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche), che  in  tema  di  Valutazione
d'incidenza ambientale (VINCA), al contrario di quanto previsto dalla
disposizione  regionale  impugnata,  non  prevede   possibilita'   di
deroghe. 
    Cio' comporta che  l'art.  26  evidentemente  contrasta  con  gli
standard  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'  ecosistema  posti  dal
legislatore statale, nell'esercizio  della  competenza  esclusiva  ex
art. 117, comma 2, lettera s) cost.. 
    Ne' si ritiene  possa  esser  invocato  in  tal  contesto  quanto
previsto al successivo art. 12 (Immissione in natura  di  specie  non
autoctone) del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  357  del
1997, come modificato dall'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, che  nel  vietare  l'immissione  in
natura di  specie  e  di  popolazioni  non  autoctone,  introduce  un
limitato regime di deroga, stabilendo (comma 4) che su istanza  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli  enti
di gestione delle aree protette  nazionali,  l'immissione  in  natura
delle  specie  e  delle  popolazioni  non   autoctone   puo'   essere
autorizzata per motivate ragioni  di  rilevante  interesse  pubblico,
connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali  e  culturali,  e
comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli  habitat
naturali nella loro area di ripartizione naturale ne'  alla  fauna  e
alla flora selvatiche locali. 
    Al riguardo, va ribadito che  cosi'  come  gia'  affermato  dalla
Corte  «la  disciplina  della  valutazione  di  incidenza  ambientale
(VINCA) sulle aree protette ai  sensi  di  "Natura  2000",  contenuta
nell'art. 5 del regolamento di cui al d P.R. n. 357  del  1997,  deve
ritenersi ricompresa nella  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema
rientrante nella competenza esclusiva statale, e si  impone  a  pieno
titolo nei confronti delle Regioni ordinarie» (5) . 
    In base, appunto, al principio per cui le  Regioni  «non  possono
reclamare  un  loro  coinvolgimento  nell'esercizio  della   potesta'
legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale,  trattandosi
di una competenza statale  esclusiva»  la  Corte  (6)  ha,  altresi',
affermato che nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di
eccezionale  valore  ambientale   sia   sufficiente   a   legittimare
l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA  «"neppure
con  l'argomento  dell'assicurazione  per  il  suo  tramite,  in  via
transitoria o definitiva, di una piu' elevata  tutela  dell'ambiente"
(sentenza n. 67 del 20l1)» (7) . 
    Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro  normativo
eurounitario e statale in cui si colloca  la  materia  oggetto  della
disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma  regionale
con il secondo  comma,  lettera  s),  dell'art.  117  Cost.,  poiche'
tendente  a  comprimere  il  livello  di   tutela   stabilito   dalla
legislazione nazionale e dalle direttive eurounitarie in tal  ambito,
invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Per  i  motivi  esposti  l'art.  26  dovra'   essere   dichiarato
illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  s)
Cost., in riferimento ai parametri statali ed eurounitari  interposti
dianzi citati. 
3.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  35  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) Cost., nonche' con la norma interposta di cui all'art.  4,
comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
    L'art. 35 introduce modifiche all'art. 10, comma 1 della L.R.  n.
14 del 2004 finalizzata a consentire agli  specialisti  ambulatoriali
che alla data del 31 dicembre 2003 sono stati, a domanda,  inquadrati
nei  ruoli  della  dirigenza  del  S.S.N.,  la  conservazione   della
equiparazione allo specialista  convenzionato  anche  ai  fini  della
nomina e partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi  di
rappresentanza previsti dal quadro normativo e regolamentare vigente. 
    Al riguardo, si deve rilevare che  la  previsione  contrasta  con
l'art. 4, comma 7 della legge n. 412 del 1991 che  dispone:  «Con  il
Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico  rapporto  di
lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con  ogni  altro  rapporto  di
lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche  di
natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto
di  lavoro  con  il  Servizio   sanitario   nazionale   e'   altresi'
incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la titolarita'
o con  la  compartecipazione  delle  quote  di  imprese  che  possono
configurare conflitto di  interessi  con  lo  stesso.  L'accertamento
delle incolpabilita' compete, anche  su  iniziativa  di  chiunque  vi
abbia  interesse,  all'amministratore  straordinario   della   unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono cessare entro
un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A
decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico  con  rapporto  di
lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche  in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In  corrispondenza
dei predetti passaggi  si  procede  alla  riduzione  delle  dotazioni
organiche, sulla base del diverso rapporto  orario,  con  progressivo
riassorbimento   delle   posizioni    soprannumerarie.    L'esercizio
dell'attivita'  libero  professionale  dei  medici   dipendenti   del
Servizio  sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
d'impiego, purche' espletato fuori dall'orario di lavoro  all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con  esclusione
di  strutture  private  convenzionate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  al
personale di cui  all'art.  102  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11   luglio   1980,   n.   382.   Per   detto   personale
all'accertamento  delle  incompatibilita'  provvedono  le   autorita'
accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli  articoli
78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi  convenzionali  di
cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito  il
campo di applicazione del  principio  di  unicita'  del  rapporto  di
lavoro a valere fra i diversi accordi convenzionali». 
    Codesta Corte ha gia' ritenuto, in una recente occasione (8)  che
disposizioni regionali analoghe a quella oggi impugnata  disattendano
«il principio di unicita' del rapporto di lavoro del personale medico
con il S.S.N., sancito dall'art. 4, comma 7, della legge 30  dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il  quale
prescrive che: «Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile con  ogni
altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con  altri
rapporti anche di natura  convenzionale  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. [...] L'esercizio dell'attivita' libero-professionale  dei
medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e' compatibile col
rapporto unico d'impiego,  purche'  espletato  fuori  dall'orario  di
lavoro all'interno delle  strutture  sanitarie  o  all'esterno  delle
stesse, con esclusione di  strutture  private  convenzionate  con  il
Servizio sanitario nazionale.» Questa Corte ha gia' ritenuto che, col
suddetto principio, il legislatore statale ha  «inteso  garantire  la
massima efficienza e funzionalita' operativa  al  servizio  sanitario
pubblico»; allo stesso tempo, il legislatore ha ritenuto che «potesse
spiegare effetti negativi il contemporaneo  esercizio  da  parte  del
medico  dipendente  di  attivita'  professionale   presso   strutture
convenzionate» (sentenza n. 457 del 1993)». 
    La disposizione in esame, cosi' come formulata, si pone,  dunque,
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  1),  Cost.  che,
come  noto,   riserva   alla   competenza   esclusiva   dello   Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi  i  rapporti  di  diritto   privato
regolabili dal codice civile. 
4.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  36  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) Cost., nonche' con la norma  interposta  di  cui  all'art.
143, comma nono del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
    Altra censura di incostituzionalita' deve essere dedotta per cio'
che concerne l'art. 36 «Disposizioni attuative della legge  regionale
22 luglio 1998, n. 20 e dell'art. 45 del PPTR» 
    La norma detta disposizioni attuative relativamente alla L.R.  n.
20 del 1998 sul turismo rurale e all'art. 45 del  PPTR,  specificando
che  le  attivita'  previste  sono  consentite  senza  necessita'  di
approvazione  regionale  o  salvo  che  il  comune  decida,  mediante
delibera consiliare, di non avvalersene. 
    Si evidenzia, al riguardo, che il Consiglio  dei  ministri  nella
seduta del 3 ottobre 2019 ha deliberato l'impugnativa  costituzionale
della L.R. n. 43 del 2019 che, intervenendo  sulla  L.R.  n.  20  del
1998, ha considerevolmente ampliato la platea degli interventi finora
assentibili sui manufatti storici pugliesi tutelati. 
    In particolare, emerge il contrasto del comma 5 dell'art. 1 della
L.R. n. 20 del 1998 con l'art. 145, comma 5, del decreto  legislativo
n. 42 del 2004, in quanto non e'  assicurata  la  partecipazione  del
competente  Ministero  dei  beni  culturali   nel   procedimento   di
adeguamento della variante del PUG (che si verrebbe a  determinare  a
seguito dell'approvazione degli interventi previsti dalla stessa L.R.
n. 20 del 1998) al PPTR. 
    Per quanto attiene all'art. 45 delle NTA del PPTR, si rileva  che
i commi 3 e 4  si  riferiscono  alle  prescrizioni  per  i  territori
costieri, le quali sono, ai sensi dell'art. 143, comma 9 del  decreto
legislativo  n.  42  del  2004  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio), immediatamente cogenti e  prevalenti  sulle  disposizioni
dello strumento urbanistico comunale. 
    La disposizione del codice dei beni culturali supra citata,  come
noto,  prevede  che  «9.  A  far   data   dall'adozione   del   piano
paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui
all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni  di  tutela
previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le
relative previsioni e  prescrizioni  sono  immediatamente  cogenti  e
prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici». 
    La norma  pertanto  risulta  viziata  da  incostituzionalita'  in
riferimento al suddetto  art.  143,  comma  9  del  codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  da  considerare  parametro  interposto,
laddove fa salva la facolta' del Comune di esprimere la  volonta'  di
non consentire tale immediata cogenza e prevalenza  e  in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera s)  Cost.,  in  riferimento  ai
medesimi parametri statali interposti. 
5.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  44  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con l'art. 117, terzo comma Cosi.,
nonche' della norma interposta di cui all'art. decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502  «Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 
    L'art. 44 al comma 1 prevede che la Giunta regionale provveda  al
riordino e alla disciplina delle modalita' di utilizzo  dell'istituto
dell'esclusivita' di cui all'art. 15-quater il quale dispone: 
    «15-quater. Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del
ruolo sanitario. 
    1.  I  dirigenti  sanitari,  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato  stipulato
il contratto di lavoro  o  un  nuovo  contratto  di  lavoro  in  data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche'  quelli  che,  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  che  modifica  il  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
abbiano optato per l'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 
    2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla
data  del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per   l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo. 
    3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, che modifica il  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  tutti  i  dirigenti  in
servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a  comunicare  al
direttore generale l'opzione in  ordine  al  rapporto  esclusivo.  In
assenza di comunicazione si presume che il  dipendente  abbia  optato
per il rapporto esclusivo. 
    4. Il dirigente sanitario con rapporto di  lavoro  esclusivo  non
puo' chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. 
    5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono  il  trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  nei  limiti  delle  risorse  destinate  alla
contrattazione collettiva e 15-quinquies del decreto  legislativo  n.
502/1992, che a sua volta dispone: 
    «15-quinquies. Caratteristiche del rapporto di  lavoro  esclusivo
dei dirigenti sanitari. 
    1.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti  sanitari
comporta la totale disponibilita' nello  svolgimento  delle  funzioni
dirigenziali attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della  posizione
ricoperta  e  della  competenza  professionale  posseduta   e   della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito. 
    2.  Il  rapporto  di  lavoro   esclusivo   comporta   l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie: 
        a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito  delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale  d'intesa  con
il  collegio  di  direzione;  salvo  quanto  disposto  dal  comma  11
dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
        b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita'
a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno  di  servizio,
all'interno delle strutture aziendali; 
        c)  la  possibilita'  di  partecipazione   ai   proventi   di
attivita',  richiesta  a  pagamento  da  singoli  utenti   e   svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in
strutture di altra azienda del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di
altra  struttura  sanitaria  non  accreditata,   previa   convenzione
dell'azienda con le predette aziende e strutture; 
        d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando  le
predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di  servizio
e consentano la riduzione dei  tempi  di  attesa,  secondo  programmi
predisposti  dall'azienda  stessa,  sentite  le  equipe  dei  servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei  relativi  proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta  la
propria collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore  generale  in
conformita' alle previsioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro (99/a). 
    3.  Per  assicurare  un  corretto  ed  equilibrato  rapporto  tra
attivita'   istituzionale   e   corrispondente    attivita'    libero
professionale  e  al  fine  anche  di   concorrere   alla   riduzione
progressiva delle liste di attesa, l'attivita'  libero  professionale
non puo' comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni
superiore  a  quella  assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La
disciplina contrattuale nazionale definisce  il  corretto  equilibrio
fra attivita' istituzionale  e  attivita'  libero  professionale  nel
rispetto  dei  seguenti  principi:   l'attivita'   istituzionale   e'
prevalente  rispetto  a  quella  libero  professionale,   che   viene
esercitata nella salvaguardia delle esigenze  del  servizio  e  della
prevalenza dei volumi orari di  attivita'  necessari  per  i  compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti   dalla   programmazione    regionale    e    aziendale    e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi
di attesa concordati con le equipe; l'attivita' libero  professionale
e' soggetta  a  verifica  da  parte  di  appositi  organismi  e  sono
individuate penalizzazioni, consistenti anche nella  sospensione  del
diritto  all'attivita'  stessa,   in   caso   di   violazione   delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. 
    4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui  al  comma  2  non  e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 
    5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini  del
presente decreto, si intende  l'articolazione  organizzativa  per  la
quale e' prevista, dall'atto  aziendale  di  cui  all'art.  3,  comma
1-bis, responsabilita' di  gestione  di  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie. 
    6.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  considerano  strutture
complesse i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo  i
criteri  di  cui  all'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  previsto
dall'art. 8-quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si
considerano strutture complesse tutte  le  strutture  gia'  riservate
dalla  pregressa  normativa   ai   dirigenti   di   secondo   livello
dirigenziale. 
    7. I  dirigenti  sanitari  appartenenti  a  posizioni  funzionali
apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa,  conservano
l'incarico di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale  sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre  1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare  gia'  previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con  rapporto  esclusivo,  per
ulteriori sette anni. In caso di  verifica  non  positiva  o  di  non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo,  al  dirigente  e'
conferito un incarico  professionale  non  comportante  direzione  di
struttura in conformita' con le previsioni del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro;  contestualmente  viene  reso  indisponibile  un
posto di organico di dirigente. 
    8.  Il  rapporto  di  lavoro  esclusivo  costituisce  titolo   di
preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e
i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. 
    9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  al
personale di cui  all'art.  102  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 luglio 1980,  n.  382,  con  le  specificazioni  e  gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'art. 6 della legge 30 novembre  1998,  n.  419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 
    10. Resta fermo quanto  disposto  dall'art.  72  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448». 
    La disposizione impugnata e' formulata in modo talmente  generico
da non potersi escludere che, in attuazione della stessa, si adottino
discipline non conformi alle disposizioni legislative e  contrattuali
vigenti in materia con possibili maggiori oneri. 
    In mancanza di una specifica clausola di  salvaguardia,  volta  a
precisare che gli interventi debbano avvenire nel rispetto del quadro
regolativo, costituito dal medesimo decreto legislativo  n.  502  del
1992, le cui  disposizioni  costituiscono  principi  fondamentali  ai
sensi dell'art. 117 Cost. e dei vigenti CCNNLL,  si  ritiene  che  la
stessa si ponga in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. 
5.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  45  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l) Cost., nonche' della norma interposta di cui  all'art.  4,
comma 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
    L'art. 45 integra l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 14  del  2004
con una disposizione analoga a quella  prevista  dall'art.  35  della
L.R. in esame. 
    La disposizione aggiunge il comma  3-bis  all'art.  10,  comma  3
della L.R. n. 14 del  2004:  «3-bis.  Gli  specialisti  ambulatoriali
transitati alla dipendenza sono equiparati, a tutti gli effetti, agli
specialisti convenzionati, cio' ai fini  della  legittimazione  della
nomina  e  della  partecipazione  nei  comitati  paritetici  e  negli
organismi  di  rappresentanza  previsti  dal   quadro   normativa   e
regolamentare vigente». 
    Anche in questo caso si rileva  che  la  previsione  si  pone  in
contrasto con il gia' menzionato art. 4, comma 7, legge  n.  412  del
1991 che, come visto dispone: «Con il  Servizio  sanitario  nazionale
puo' intercorrere un unico  rapporto  di  lavoro.  Tale  rapporto  e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,  pubblico
o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con  il
Servizio sanitario nazionale. 
    Il rapporto di lavoro con  il  Servizio  sanitario  nazionale  e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita'  o  con  la
titolarita' o con la compartecipazione delle  quote  di  imprese  che
possono configurare conflitto di interessi con lo stesso». 
    La disposizione in esame, dunque, cosi' come formulata, contrasta
con l'art. 117, secondo comma, lettera  l)  Cost.  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento  civile  e,  quindi  i
rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. 
6.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  47  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con l'art. 117, terzo comma  Cost.
e della norma interposta di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. 
    L'art. 47 sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della  L.R.  n.  12
del 2005. 
    La norma sostituita prevede: «1. Il riconoscimento  dei  rimborsi
previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21  novembre
1996, n.  25  (Rimborso  delle  spese  sostenute  per  interventi  di
trapianto), e successive modificazioni, viene garantito  ai  pazienti
che, per esigenze cliniche documentate, devono recarsi presso  centri
extra  -  regionali  per  il  trattamento  di   malattie   rare   non
assicurabile  in  Puglia.  Per  il  riconoscimento  del  rimborso  si
applicano le medesime procedure e gli  stessi  criteri  previsti  dal
decreto del Ministero della sanita' 3  novembre  1989  n.  851700,  e
dunque per le prestazioni assistenziali presso  centri  di  altissima
specializzazione all'estero». 
    Per tali finalita', nell'ambito della missione 13,  programma  2,
titolo 1, viene assegnata una dotazione  per  l'esercizio  fmanziario
2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. 
    Atteso  che  la  vigente  normativa   statale -   al   di   fuori
dell'ipotesi   di   assistenza    presso    centri    di    altissima
specializzazione all'estero - non prevede il rimborso delle spese  di
viaggio e soggiorno  sostenute  dall'assistito,  la  disposizione  in
parola integra un livello ulteriore  di  assistenza  che  la  regione
Puglia, in quanto  impegnata  nel  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, non puo' garantire neppure con risorse di  natura  sociale
(9) . 
    Ed invero, per le regioni  impegnate  in  Piani  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario,  vige  il  divieto  di  effettuare  spese   non
obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del
2004. 
    Codesta Corte (10) ha evidenziato  che  «l'autonomia  legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa», specie  «in  un  quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario». 
    Ne deriva che, l'art. 47 nella parte in cui dispone  l'assunzione
a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire  un
livello  di  assistenza  supplementare,   viola   il   principio   di
contenimento della  spesa  pubblica  sanitaria,  quale  principio  di
coordinamento della finanza pubblica e,  dunque,  l'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
6.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  49  L.R.  Puglia,   30
novembre 2019, n. 52 per contrasto con l'art. 117, terzo comma  Cost.
e della norma interposta di cui agli  articoli  8,  comma  4,  8-ter,
comma 4 e 8-quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
    La disposizione prevede tre fattispecie derogatorie al  principio
in  forza   del   quale   l'autorizzazione   alla   realizzazione   e
all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie non produce
effetti  vincolanti  ai  fini  della  procedura   di   accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio  di  funzionalita'  rispetto
alla programmazione regionale. 
    La Corte ha in piu' occasioni evidenziato (11) come relativamente
alla «autorizzazione», gli articoli 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del
decreto legislativo n.  502  del  1992  che  stabiliscono  «requisiti
minimi» di sicurezza e  qualita'  per  poter  effettuare  prestazioni
sanitarie,  rappresentano  principi  fondamentali   stabiliti   dalla
legislazione   statale   che   le    regioni    devono    rispettare,
indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o meno  chiedere
l'accreditamento. 
    E' stato,  inoltre,  chiarito  (12)  che  per  l'«accreditamento»
occorrono  «requisiti  ulteriori»  (rispetto   a   quelli   necessari
all'autorizzazione),  ai  sensi  dell'art.   8-quater   del   decreto
legislativo  n.  502  del  1992;  quest'ultima   disposizione   reca,
parimenti,  principi  fondamentali  che  le  regioni  sono  tenute  a
rispettare, non potendosi attribuire  l'accreditamento  ope  legis  a
determinate strutture, la cui regolarita' sia  meramente  presunta  e
non effettivamente  fondata  sul  possesso  effettivo  dei  requisiti
prescritti. 
    Si ritiene quindi  che  la  disposizione,  derogando  a  principi
fondamentali posti dalla legge statale in materia  di  «tutela  della
salute» integri una violazione dell'art. 117, terzo  comma,  Cost.  e
pertanto sia costituzionalmente legittima. 
 
__________ 

(1) Cfr. sul punto sul punto. La giurisprudenza di codesta  Corte,  a
    piu' riprese ha ritenuto che sia riservata allo  Stato  non  solo
    l'individuazione  delle  figure  professionali,   ma   anche   la
    definizione dei relativi titoli abilitanti, per il suo  carattere
    necessariamente unitario, - sentenze n. 153 del 2006 e n. 300 del
    2007 - "rientrando nella competenza delle regioni  la  disciplina
    di quegli aspetti che presentano uno specifico  collegamento  con
    la  realta'  regionale  e  tale  principio,  al  di   la'   della
    particolare attuazione ad opera dei singoli  precetti  normativi,
    si configura quale limite di ordine generale, invalicabile  dalla
    legge regionale", cfr. Corte costituzionale n. 98 del 2013; Corte
    costituzionale n. 138 del 2009; Corte costituzionale  n.  93  del
    2008 

(2) Cfr. Corte costituzionale cfr. n. 251 del 2016. 

(3) Cfr.  Corte  costituzionale  n.  157  del  2019,  laddove  si  e'
    evidenziato come la disciplina dei requisiti per  l'accesso  agli
    incarichi  compresi  nell'ambito  della  medicina   convenzionata
    rientri nella competenza esclusiva  statale  ai  sensi  dell'art.
    117, secondo comma, lettera l), della Costituzione 

(4) Cfr. Corte costituzionale, n. 249 del 2009 

(5) Cfr. Corte costituzionale, n. 38 del 2015 e Corte costituzionale,
    n. 195 del 2017 

(6) Cfr. Corte costituzionale n. 104 del 2008. 

(7) Corte costituzionale, n. 104 del 2008, cit. 

(8) Cfr, Corte costituzionale 21 dicembre 2018, n. 238. 

(9) Sul punto, cfr. ex multis Corte costituzionale, sentenza  n.  104
    del 2013 

(10) Cfr. Corte costituzionale, n. 104 del 2013 

(11) Cfr. Corte costituzionale, n. 245 del 2010; Corte costituzionale
     n. 150 del 2010, nonche' Corte costituzionale n. 292 del 2012. 

(12) Cfr. Corte costituzionale n. 361 del 2008.